|
Il divieto di segnalazione all'autorità degli stranieri non in regola con le norma sul soggiorno NON è STATO ABROGATO dalla legge 15 luglio 2009 n. 94. Lo chiarisce una circolare del Ministrero dell'Interno -Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, firmata dal capo dipartimento del Ministero, Mario Morcone.
MINISTERO DELL’INTERNO - Circolare 27 novembre 2009, n. 12
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in
regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.
E' stato chiesto a questo Dipartimento di fornire un chiarimento sulla
attualità del divieto di segnalazione all'autorità degli stranieri non
in regola con le norme sul soggiorno che chiedono assistenza presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale, in seguito all'entrata in
vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto una serie
di modifiche alla disciplina sull'immigrazione.
Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; conserva, quindi, piena vigenza.
Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il
personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di
segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel
territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie,
salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5, dell’articolo 35
cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all’obbligo del referto,
ai sensi dell’articolo 365 del codice penale, a parità di condizioni
con il cittadino italiano.
L’obbligo di referto, com’è noto, è disciplinato in base all’articolo
365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve
procedere d’ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il
reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato,
introdotto dall’articolo 1, comma 16 della legge n. 94 cit., attesa la
sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2
dello stesso articolo 365 espressamente esclude l’obbligo di referto
nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l’assistito a procedimento
penale.
Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte
dall’articolo 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94, cit, relative
alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a
prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richiesta
l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’art. 35
cit, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 286/1998, cit, e successive modificazioni.
Si prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nell’ambito dei
consigli territoriali per l’immigrazione al fine di risolvere eventuali
dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile in materia.
|