Comunicato dell’Associazione per la tutela dei medici fiscali
Data:
4 Aprile 2025

In un’ ottica di collaborazione tra colleghi, si pubblica il seguente comunicato dell’associazione per la tutela dei medici fiscali:
I pazienti vanno informati che per la corretta compilazione dei certificati di malattia, alla voce “Residenza o domicilio abituale” e/o a quella di “Reperibilità durante la malattia” devono essere comunicati al medico non solo il Comune, la via e il numero civico, ma anche i problemi logistici che potrebbero rendere difficile, per il medico fiscale, recarsi sul posto (portoni non ben visibili, contrade non indicate sul navigatore ecc.). L’impossibilità di reperire il paziente può comportare, la prima volta che avviene, una sanzione fino al mancato pagamento di 10 giorni di malattia, e sanzioni più pesanti qualora il fatto si ripetesse.
L’ obbligo da parte del paziente è stabilito da diverse sentenze della Corte di Cassazione; secondo la Suprema Corte, infatti, <<è censurabile qualsiasi condotta atta ad impedire il controllo sanitario per negligenza incuria o altro motivo, sussistendo l’ obbligo di cooperazione in capo all’ assicurato per la realizzazione del fine di impedire abusi di tutela>>
Il 90% delle sanzioni sono dovute a problemi di reperibilità.
Si ricorda che il lavoratore può cambiare autonomamente l’indirizzo di reperibilità sul sito Inps o sull’App IO.
Per ulteriori informazioni si possono consultare le FAQ sulle visite fiscali, aggiornate al 22 dicembre 2023:
Ultimo aggiornamento
4 Aprile 2025, 12:59