Che cos’è l’ECM
Il Programma ECM 2011-2013
Dall’1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo programma ECM, regolamentato dagli Accordi Stato Regioni del 7 agosto 2008 e del 5 novembre 2009, dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010.
È confermato che ogni operatore sanitario dovrà acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013 (50 crediti/anno – minimo 25 e massimo 75).
Riduzione del debito formativo ECM per i professionisti colpiti dal sisma del maggio 2012
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 20 giugno 2012 ha stabilito che il debito formativo dei professionisti sanitaridomiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013.
Sono confermati 50 crediti formativi per l’anno 2011.
Complessivamente i richiamati professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013
A partire dal 2011 verranno riconosciute ai fini ECM le seguenti tipologie:
1. Formazione Residenziale
2. Convegni e congressi
3. Formazione residenziale Interattiva
4. Training individualizzato
5. Gruppi miglioramento o di studio, commissioni, comitati Attività di ricerca
6. Audit clinico e/o assistenziale
7. Autoapprendimento senza tutor (FAD)
8. Autoapprendimento con tutor (FAD)
9. Docenza e tutoring + altro
Per convegni, congressi, simposi e conferenze (tipologia 2), per gruppi di miglioramento (tipologia 5), per attività di ricerca (tipologia 6), per docenze e tutoring (tipologia 10) nei tre anni il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere il 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni.
La nuova ECM vincola in modo diretto il numero di partecipanti e il numero di crediti da assegnare ai singoli eventi (nella formazione residenziale fino a 20 partecipanti il numero di crediti per ora è di 1,25, da 21 a 50 partecipanti 1,20, da 51 a 100 partecipanti 1 credito).
Formazione all’estero
Per i crediti da fad con provider non italiani (EU, USA e Canada) il certificato ottenuto dal provider fad straniero deve essere trasmesso a cura del professionista all’Ordine, e registrato con il 50% dei crediti attestati.
Attività di tutor (nella formazione MMg e nel tirocinio per l’esame di stato di medico chirurgo)
Per l’attività di tutoraggio nella formazione base e post base svolta, sulla base della certificazione l’Ordine Professionale provvederà all’emissione dell’attestazione e erogazione dei crediti. Sono acquisibili 4 crediti per mese di tutoraggio, con il Limite di utilizzo del 50% dei crediti di ogni anno (25 crediti).
Esoneri
L’Ordine effettua il controllo del corretto adempimento dell’obbligo formativo anche in riferimento alle deroghe (esoneri) previste per soddisfare l’obbligo formativo e il numero dei crediti acquisiti nel triennio.
Recupero dei crediti
Qualora l’interessato, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all’obbligo formativo, l’Ordine professionale competente per territorio, consentirà allo stesso di recuperare il suo debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio. L’Ordine è perciò garante dell’appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi.
Certificazione dei crediti
L’Ordine, su richiesta degli interessati, certificherà i crediti conseguiti dai professionisti avvalendosi del sistema dell’anagrafe nazionale. La certificazione riguarderà la verifica del dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l’eventuale presenza di deroghe dall’obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti acquisiti nel triennio.
Offerta formativa
L’Ordine può rivestire la funzione di produttore di formazione continua riguardo gli argomenti di etica, deontologia, legislazione, comunicazione.
Ultimo aggiornamento
26 Giugno 2019, 09:18