ECM: nessuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale

Data:
29 Novembre 2022

ECM: nessuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale

“L’aggiornamento e la formazione professionale permanente sono un obbligo di legge oltre che deontologico  (art. 19 C.D.M. 2014)”

Un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR). L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.

Dopo l’approvazione della Camera anche il Senato, in data 23 dicembre 2021, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo, approvandolo, in via definitiva, in sede di conversione in legge del DL 152/2021: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Tra le misure adottate, un’importante novità per tutti i professionisti sanitaria decorrere dal triennio formativo 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.

Quanto sopra è stato specificatamente previsto da un emendamento all’articolo 38-bis e correlato alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

In sintesi, l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di  ECM, sistema attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato  per rispondere alle necessità dei pazienti, al proprio sviluppo professionale ed alle continue esigenze del Servizio Sanitario.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della legge “Gelli” sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

Comunicazione N.255 della FNOMCeO:

 https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2021/12/COMUNICAZIONE-N-255-2021.pdf

 

Decorrenza dell’obbligo formativo

L’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo alla iscrizione all’albo professionale.

 

Obbligo formativo triennio 2020-2022

L’acquisizione dei crediti formativi stabiliti, pari a 150 salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.

Le riduzioni previste per il triennio 2020-2022 riguardano:

  • una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150.
  • una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compresi tra 80 e 120.
  • riduzione di 50 crediti (emergenza Covid-19) per l’anno 2020. La legge 41/2020  prevede che i professionisti che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza Covid-19 non debbano conseguire i 50 crediti Ecm del debito formativo di quell’anno.  Allo stato attuale, le modalità di inserimento della predetta fattispecie nel sito Co.Ge.A.P.S. non sono state ancora definite, né è pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte degli Organi nazionali preposti alla formazione Ecm.
  • riduzione per i pensionati: i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale (per salturiamente si intende che non viene prodotto un reddito superiore a 5.000,00 euro) sono esentati dall’obbligo formativo. L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario sul portale CoGeAPS.

 

Esoneri ed esenzioni:

L’esonero e l’esenzione sono diritti che costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale, esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente. I professionisti devono comunicare eventuali esoneri e esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all’esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

 

Esonero

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi di formazione post-laurea relativi alla categoria di appartenenza (ad. es. master universitari, corso di formazione in medicina generale) dà diritto all’esonero dalla formazione Ecm. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti Ecm).

 

Quali sono i casi di esonero?

I corsi oggetto di esonero nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, sono:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.; – corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i. – corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.
  • corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.

 

Esenzione

Sono esentati dall’obbligo formativo Ecm i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di alcuni eventi ad. es malattia, congedo parentale, congedo obbligatorio di maternità, adozione, aspettativa per cariche pubbliche elettive. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti Ecm ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale con incompatibilità di una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili, ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio.

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste.   Vedi elenco esoneri ed esenzioni. (75 KB)pdf

 

Quali sono i casi di esenzione?

  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni – Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Pensionamento
  • Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
  • Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero
  • Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)

 

Il pensionamento mi esenta dall’obbligo ECM?

È prevista la possibilità di esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui. In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; Il professionista può selezionare nel form online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15/12/2021) il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione per pensionamento. In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS, essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

 

Medici Competenti

La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei medici competenti prevede due requisiti:

  • soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale, secondo le regole in vigore nel triennio di riferimento;
  • acquisizione di almeno il 70% dei crediti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il professionista interessato deve indicare a CoGeAPS di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

 

Obbligo di acquisire crediti in materia di radioprotezione

Il Decreto Legislativo 101 del 2020 stabilisce che i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, debbano riservare almeno il 10% dei crediti formativi del triennio ad argomenti di radioprotezione. Gli specialisti in fisica medica, gli odontoiatri e gli specialisti che utilizzano apparecchiature radiologiche, almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. Si precisa che le percentuali utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad esempio, se un medico di medicina generale ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti. La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possano essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad esempio, se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti Ecm nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione.

 

Come verifico la mia posizione

Il CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è l’unico organismo nazionale deputato alla gestione della posizione dei singoli professionisti nei confronti dell’obbligo formativo.

Ogni professionista può accedere con SPID o CIE al sito CoGeAPS per verificare la propria posizione, inserire eventuali crediti individuali, esoneri ed esenzioni, o creare il proprio Dossier formativo individuale.

La certificazione dell’adempimento dell’obbligo formativo è rilasciata dagli OMCeO sulla base di quanto registrato nella banca dati del CoGeAPS.

 

Come ottenere i crediti ecm

L’acquisizione dei crediti può essere conseguita attraverso diverse tipologie di corsi Ecm. Ecco le principali tipologie di eventi Ecm:

  • corsi residenziali
  • formazione sul Campo
  • corsi FAD (Formazione a Distanza)
  • webinar Ecm

Ciò significa che si è liberi di scegliere quali percorsi formativi sono più adatti tra tutti quelli proposti dai Provider Ecm accreditati dal Ministero della Salute. Qualora si decida di partecipare a uno dei sopra elencati corsi, sarà il Provider a comunicare l’acquisizione dei crediti al CoGeAPS. Oltre alla partecipazione ai corsi Ecm online o in sede, rimane possibile acquisire i crediti tramite altre attività, definite come “formazione individuale”, quali ad esempio:

  • pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche
  • partecipazione a corsi di formazione all’estero
  • autoformazione tramite la lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e di monografie scientifiche.

I crediti, così ottenuti, devono essere comunicati e inseriti dal professionista accedendo al sito CoGeAPS. Si specifica che i crediti individuali non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale, il 20% di quello annuale.

 

Casi particolari

Soggiorno all’estero e formazione estera

I professionisti iscritti ad un Albo professionale che soggiornano all’estero sono comunque tenuti all’obbligo formativo.

L’attività formativa può ovviamente essere espletata tramite la formazione a distanza accreditata da Provider Italiani.

Le eventuali partecipazioni ad eventi formativi organizzati da enti dei  paesi riconosciuti dalla CNFC danno diritto a crediti Ecm (tutti i 28 paesi dell’U.E, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti,Giappone, India, Indonesia, Israele, Messico, Regno Unito, Repubblica San Marino, Russia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Turchia), che per essere riconosciuti dovranno essere inseriti dal professionista sanitario accedendo al sito CoGeAPS.

 

La Segreteria Organizzativa
AREA FORMATIVA ECM

Francesca Bruno    070/5280024

Carla Sideri              070/5280019

ecm@omeca.it

 

Ultimo aggiornamento

29 Novembre 2022, 17:03