ECM-Obbligo di acquisire crediti in materia di radioprotezione

Data:
2 Dicembre 2022

ECM-Obbligo di acquisire crediti in materia di radioprotezione

Il Decreto Legislativo n.101/2020 stabilisce che i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici debbano riservare almeno il 10% dei crediti formativi del triennio ad argomenti di radioprotezione.

Gli specialisti in fisica medica, gli odontoiatri e gli specialisti che utilizzano apparecchiature radiologiche devono conseguire almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. Si precisa che le percentuali utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad esempio, se un medico di medicina generale ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti. La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possano essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero di crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad esempio, se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione.

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Ultimo aggiornamento

9 Gennaio 2023, 12:48