Certificati per esonero o differimento obbligo vaccinale
Data:
5 Agosto 2021
In relazione alle previsioni di cui all’art. 4, comma 2 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni con legge n. 76 del 28.05.2021, si precisa che l’esenzione o il differimento dell’obbligo di vaccinazione contro il Sars-Cov-2 per gli operatori sanitari si applica in caso di accertato pericolo per la salute, in presenza di “specifiche condizioni cliniche documentate”.
Pertanto, il Medico di Medicina Generale dovrebbe attestare, sulla base di rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati, che il proprio assistito si trova in condizioni cliniche tali da impedire o rinviare la somministrazione del suddetto vaccino.
L’Ordine ha tuttavia avuto notizia che alcuni Medici di Medicina Generale hanno rilasciato dei certificati che non attestano e/o documentano specifiche condizioni cliniche relative ai propri pazienti, ma si limitano a prevedere l’effettuazione di accertamenti non meglio specificati (se non con generici riferimenti ad accertamenti “ematochimici”, “allergologici” e “relativi allo stato immunitario”), senza peraltro specificare quali patologie li renderebbero necessari in relazione alla somministrazione del vaccino. Pertanto, premesso che ogni valutazione in merito è di competenza dell’Azienda Sanitaria, tali certificati non appaiono idonei a giustificare l’esonero o il differimento dell’obbligo vaccinale.
Si aggiunge che il comportamento dei medici certificatori appare in contrasto con il Codice di Deontologia Medica, con particolare riferimento agli artt. 4, 13, 24 e 31.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Chessa
Ultimo aggiornamento
24 Settembre 2021, 12:00