Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario

Data:
8 Settembre 2023

Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario

Si comunica che il D.L. n. 69/23 (convertito, con modificazioni, con L. n. 103/23, ha sotituito il testo dell’ art. 1, comma 525 della Legge n. 145/18 con il seguente:

<<Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le
informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari>>.

Comunicazione FNOMCeO

Ultimo aggiornamento

8 Settembre 2023, 11:38