Obbligo invio telematico all’Inail certificati medici di infortunio e di malattia professionale

Data:
24 Aprile 2024

Obbligo invio telematico all’Inail certificati medici di infortunio e di malattia professionale

Come è noto, ai sensi dell’art 53, comma 8 e seguenti del DPR n 1124/1965, così come modificato dall’art 21 del D.Lgs. n 151/2015, qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.


Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 1, commi 526, 527 e 528 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e di malattia professionale l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000. Per gli anni successivi al 2019 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo. Quota parte dei trasferimenti di INAIL implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa. Altra quota parte è destinata al rinnovo contrattuale della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.
Infine, ai sensi dell’art. 1, comma 530, della stessa Legge, nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.
Peraltro, il modulo del certificato di infortunio ed il relativo servizio di invio telematico sono stati recentemente rivisitati e razionalizzati. In tale contesto, è stato infatti rilasciato il nuovo servizio applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro, che risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Istituto. Il nuovo servizio consente al medico l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
Inoltre, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici, sono stati razionalizzate le informazioni necessarie all’istruttoria relative sia all’assicurato, sia ai dati sanitari.
Tale nuovo servizio è disponibile sul portale dell’Istituto dal 28 aprile 2022, come comunicato con circolare Inail n.25 del 14 giugno 2022.

In data 10 gennaio 2023, la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale ha stipulato con la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, l’Accordo di servizio per adesione per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro, relativo, in particolare, alle regole tecniche per l’accesso al servizio di interoperabilità/cooperazione applicativa tra i rispettivi sistemi informatici (cd. Servizio REST).
Secondo quanto previsto, poi, dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, siglato in data 8 febbraio 2024, il medico assolve al debito informativo ottemperando, in particolare, agli obblighi previsti da: certificazione telematica di incapacità temporanea al lavoro per infortunio e MP (art. 6/2 lett. e). Rientrano, fra gli altri, nei compiti ed obblighi del medico il rilascio delle certificazioni di incapacità temporanea al lavoro per infortunio e malattia professionale (art. 43/6 lett. g) II). Tale accordo prevede – per la prima volta – la negoziazione di risorse nuove ovvero quelle stanziate per le certificazioni Inail.

Per quanto riguarda i certificati di malattia professionale, attraverso l’utilizzo del servizio online si mira – così come previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. GU Serie Generale n.221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53) – a consentire di adempiere all’obbligo di trasmissione esclusivamente telematica del certificato MP a carico del medico che presta la prima assistenza e ad assolvere, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’art.139 del d.P.R. 1124/1965, all’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo art.139, ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’art.10 comma 5 del DLgs. 38/2000.

Tanto premesso, questo Istituto intende rafforzare la sinergia tra i vari livelli di assistenza resi nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici, prevedendo ampi spazi di collaborazione anche al fine di risolvere problematiche di natura tecnica che potrebbero rallentare o non consentire la trasmissione dei certificati di infortunio o malattia professionale nella modalità on line
(nelle forme sia sincrona che asincrona).
La Direzione regionale Inail Sardegna, infatti, si rende parte attiva nello svolgere un’attività di mediazione tra i medici che riscontrino eventuali problematiche di tipo tecnico nelle applicazioni informatiche e gli esperti che – dal Centro – possono intervenire e risolvere eventuali criticità del sistema.
Al fine, poi, della massima tutela dell’infortunato – sia relativamente alla prosecuzione dell’iter clinico-diagnostico-terapeutico, che della compilazione della certificazione medica con prognosi di inabilità temporanea al lavoro – si precisa che il “soggetto sanitario” presso il quale l’assicurato chiede di essere assistito – Medico di medicina generale o Centro medico legale Inail – dovrà sempre garantire le suddette prestazioni.

Ultimo aggiornamento

24 Aprile 2024, 12:34